Candidature alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale
Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2022, 15:09
Le candidature alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale devono essere presentate, a pena di esclusione dalla competizione elettorale, dalle ore 8 del 30º giorno alle ore 12 del 29º giorno antecedenti la data della votazione (il segretario comunale o un suo sostituto rilascia ricevuta dettagliata dei documenti depositati, indicando giorno ed ora di presentazione, trasmettendoli immediatamente alla Commissione elettorale circondariale). La sottoscrizione può essere fatta solo da elettori iscritti nelle liste del Comune e la firma va posta su moduli appositi conformi al modello prescritto dalla legge e deve essere autenticata da una serie di soggetti, quali notaio, giudice di pace, cancelliere, ecc., secondo le modalità indicate dall’art. 3 della legge n. 81/1993 e s.m.i, dall’art. 14 della legge n. 53/90 e s.m.i, dall’art. 4 della legge n. 120/1999 e s.m.i e dall’art. 21 del D. Lgs. n. 445/2000 e s.m.i. Manuale istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature
- la lista dei candidati con le sottoscrizioni dei presentatori autenticate (atto principale - atto separato);
- la dichiarazione di accettazione della candidatura a carica di Sindaco;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta da ciascun candidato a Consigliere Comunali;
- dichiarazione integrativa resa da cittadino comunitario;
- il certificato d’iscrizione nelle liste elettorali;
- la certificazione d’iscrizione nelle liste elettorali anche in forma collettiva;
- il contrassegno di lista in triplice esemplare;
- il programma amministrativo proposto dal candidato;
- designazione dei rappresentanti di lista e della collegata candidatura a sindaco presso ogni seggio elettorale;
- elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale;
- elenco dei rappresentanti di lista.
Contrassegni delle candidature e delle liste Il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno, tale simbolo verrà riprodotto sia sulle schede di votazione che sui manifesti contenenti le liste dei candidati. Il contrassegno non deve essere identico a quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici e non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento a meno che non vi sia una formale autorizzazione all’utilizzo. Il contrassegno non deve neppure essere identico o facilmente confondibile con quello di altra lista già presentata; nel caso in cui due simboli siano ritenuti, dalla Commissione Elettorale Circondariale, simili, la lista che è stata presentata successivamente dovrà essere invitata a presentare un nuovo contrassegno. È vietato l’uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa, quali ad esempio immagini di santi. Il modello del contrassegno, che potrà anche essere figurato e colorato, dovrà essere preferibilmente disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione).
Operazione di verifica della legalità della documentazione presentata Per quanto riguarda le operazioni di verifica della legalità della documentazione presentata, queste sono di competenza della Commissione elettorale circondariale, la quale compie tutte le operazioni contemplate dagli artt. 30 e 31 del T.U. n. 570/1960 per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Le decisioni adottate dalla Commissione sono prontamente comunicate al Sindaco per la predisposizione del manifesto dei candidati da affiggere all’albo pretorio on line nonché in altri luoghi pubblici, entro l’ottavo giorno antecedente l’elezione. Analoga comunicazione va fatta al Prefetto per la stampa delle schede per la votazione.
Il Comune di Broni, previo appuntamento, nei giorni di mercoledì 1 e giovedì 2 si rende disponibile ad effettuare le verifiche del materiale da presentare alla Cec. Si prega prendere appuntamento col responsabile elettorale telefonando al numero 0385257011 post selezione 1 - 3
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali A seguito dell’entrata in vigore, nel maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del successivo D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101 che ha modificato il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), i partiti, i movimenti politici e le liste devono assicurare, con particolare riguardo al momento della raccolta delle firme, il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, i quali implicano che le persone siano informate dell’esistenza del trattamento e delle sue finalità, così come previsto dal Regolamento citato.