Diritto
Ultima modifica 21 novembre 2022
Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2” del DPR 223/1967 e s.m.i.
Le condizioni che debbono sussistere per l’esercizio del diritto al voto sono:
- la cittadinanza italiana (per particolari tipi di elezioni fanno parte del corpo elettorale anche i cittadini dei paesi appartenenti all’Unione Europea)
- maggiore età (il compimento del 18° anno di età fa acquistare il diritto elettorale ad esclusione della elezione del Senato della Repubblica per la quale è previsto che gli elettori devono aver compiuto il 25° anno di età)
- l’assenza di cause ostative, le quali escludono dall’esercizio del voto:
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- coloro che sono stati dichiarati falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi
- i condannati a pena che comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici
- coloro che sono sottoposti all’interdizione temporanea dai pubblici uffici
Degenti in ospedali e case di cura
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura possono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di ricovero; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all'esercizio del voto.
Detenuti nelle case circondariali
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i detenuti presso le case circondariali, possono essere ammessi a votare nel luogo di restrizione e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di restrizione; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all'esercizio del voto.
Cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia
La legge 6 febbraio 1996, n. 52 e il D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 di attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, riconosce ai cittadini dell’UE residenti in Italia il diritto di esercitare il voto solamente per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di consigliere (restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco), oltre che alle elezioni del Parlamento Europeo.
Il cittadino straniero, compreso il personale diplomatico o consolare nonché il relativo personale dipendente, che intende esercitare questi diritti deve richiedere l’iscrizione in una apposita lista elettorale “aggiunta”, presentando una domanda all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza.
L'iscrizione nelle liste aggiunte U.E. genera l'emissione su apposito modello, da parte dell'Ufficio Elettorale del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice, della tessera elettorale corrispondente che verrà consegnata con le medesime modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini stranieri, la cui cittadinanza non appartiene ad uno Stato membro della U.E., essendo esclusi dall'esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non possono chiedere il rilascio della tessera elettorale.